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Il Fondo Sanitario Integrativo Intesasanpaolo

  Dichiarazione dei redditi - mod. 730/2020 - Redditi del 2019

Quest'anno non riproporro' integralmente la nota relativa ai punti principali della dichiarazione dei redditi. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sono ormai sufficientemente chiare e non ci sono sostanziali cambiamenti rispetto alle dichiarazioni degli anni precedente. Mi limitero' pertanto a puntualizzare le poche novita' e i punti delicati sui quali possono crearsi dubbi. Mi dilunghero', come il solito, con un capitolo apposito, sul Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa SanPaolo le cui regole continuano a comportare alcune difficolta' nella compilazione dei quadri E e D.
maggio 2020 - Filippo Vasta
 

modulo 730 2020: norme generali (cliccare sull'icona a sinistra per visualizzarle)

 

Il Fondo Sanitario Integrativo di Intesa SanPaolo e la dichiarazione dei redditi.

Spese Sanitarie e Redditi Diversi. (rigo D7 del mod. 730).

Corre l'obbligo di precisare che essere associati ad un Fondo Sanitario complica non poco l'utilizzo del mod. 730 precompilato. Nel caso del Fondo di Intesa SanPaolo la complicazione e' ulteriormente aggravata dalla quota differita.
I flussi forniti dal Fondo Sanitario all'Agenzia delle Entrate (peraltro su schemi fissati dal fisco stesso) sono rigorosamente per cassa e quindi riguardano gli importi per prestazioni che il Fondo ha liquidato dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019. Di conseguenza, nel precompilato, tutti gli accrediti effettuati in anno diverso da quello in cui il contribuente ha sostenuto la spesa sanitaria affluiscono fra i Redditi Diversi e sono automaticamente assoggettati a imposta sul reddito. Occorre pero' precisare che le prestazioni del Fondo Sanitario non costituiscono reddito, ne' se riconosciute nello stesso anno, ne' un anno diverso da quello in cui e' stata sostenuta la spesa. Diventano pero' reddito nel caso in cui il contribuente ha chiesto la detrazione del 19% per l'intera spesa sostenuta, al lordo degli importi che gli sono stati successivamente rimborsati.
Pertanto il contribuente dovra' fare alcune verifiche. In pratica egli trovera' nel rigo D7 del precompilato, fra i Redditi Diversi da sottoporre a imposta:
-  
Gli accrediti del Fondo avvenuti nei primi mesi del 2019 a fronte di spese mediche sostenute nel 2018. Il contribuente deve verificare se nella denuncia dei redditi dell'anno scorso tali spese erano state detratte al lordo o al netto dei rimborsi del Fondo. In quest'ultimo caso (se i rimborsi erano stati sottratti), gli importi vanno cancellati dal rigo D7 perche' nulla e' dovuto al fisco;
-   
Le quote differite riconosciute nel luglio 2019 a fronte di spese mediche del 2018. Anche in questo caso il contribuente verifichera' se nella dichiarazione del 2019, relativa ai redditi del 2018, ha portato in detrazione le spese mediche al netto della sola quota immediata, oppure ha sottratto alla spesa totale sia la quota immediata, sia quella differita. Nel primo caso, deve assoggettare la differita ad imposta, lasciandola nel rigo D7, nel secondo caso, tali quote vanno cancellate perche' nulla e' dovuto al fisco. Va ricordato che la differita riconosciuta nel 2019 non era intera, ma di circa il 52% del suo ammontare, in conseguenza del risultato del bilancio del Fondo.

Cosa iscrivere nel quadro E, rigo 1
Ovviamente e' opportuno mantenere coerenza anche nella dichiarazione di quest'anno. E' consigliabile quindi portare in detrazione le spese mediche del 2019 al netto sia dei rimborsi gia' incassati in corso d'anno, sia di quelli riferiti a fatture pagate nel 2019 e presentate al Fondo per il rimborso verso la fine dell'anno o nei primi mesi del 2020, i cui rimborsi sono stati effettuati nel 2020. In questo modo si evitera', l'anno prossimo, di dover sottoporre tali rimborsi a una tassazione penalizzante.
Per quanto riguarda le quote differite, per i quiescenti puo' esserci il dubbio se le stesse vengano o meno corrisposte in luglio, dato che la loro erogazione e' collegata ad un risultato di bilancio in bilico (per gli attivi vengono senz'altro corrisposte). Le previsioni sono che per quest'anno il risultato di gestione del 2019 ne consentira' la distribuzione integrale. La soluzione nel complesso piu' lineare e meno rischiosa e' pertanto quella di considerare le quote differite come incassate, portando quindi in detrazione la spesa sanitaria netta. Nel caso contrario infatti, a fronte del 19% di detrazione su queste quote, si dovranno pagare, l'anno venturo, aliquote del 38% o del 43%, secondo il proprio reddito, salvo applicare la tassazione separata del 20% e poi aspettare il conguaglio del fisco. Quindi considerare le quote differite come incassate e' la soluzione meno penalizzante e ci consentira' l'anno prossimo di non dovere tassare come reddito delle cifre che reddito non sono di certo.
Per operare in modo corretto, raccomandiamo di scaricare dal sito, oltre al riepilogo annuale delle prestazioni, anche i singoli prospetti di liquidazione dei rimborsi e sposarli alle relative fatture, in modo da consentire all'operatore che vi assistera' nella compilazione della dichiarazione di quantificare le spese sanitarie e detrarle al netto dei rimborsi in modo corretto. Stesso discorso vale per chi intende procedere a farsi la dichiarazione da se, utilizzando il precompilato dell'AdE.
Per le pratiche gestite in convenzione (la c.d. diretta), il contribuente si limitera' a esporre, fra le spese sanitarie da detrarre, quanto ha corrisposto, nel corso del 2019, agli enti o ai medici convenzionati, somme che corrispondono alle franchigie a proprio carico. Occorre ignorare quanto riportato su questa materia nel precompilato, le cui indicazioni sono fuorvianti, in quanto legate ai tempi di pagamento di Previmedical ad enti e medici convenzionati.

Contributi deducibili.
I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito sino al limite di Euro 3.615,20. I contributi vanno dedotti interamente dal reddito dell'associato al Fondo, ivi compresi quelli riguardanti i familiari iscritti, a carico e non a carico.
Questo diritto, la cui vigenza e' stata sempre da noi affermata ma a volte contestata da taluni CAF e da qualche sede periferica dell'Agenzia delle Entrate, e' stato inequivocabilmente ribadito dalla risoluzione n. 65/E del 2 agosto 2016 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa. Per evitare residui dubbi ed equivoci e' stato istituito, per questa voce, il codice 13 del Rigo E26. Se nel precompilato trovate una cifra diversa dall'intero importo della contribuzione, comprensiva di quella dei vostri familiari, dovete provvedere alla rettifica.
Il Fondo Sanitario mette a disposizione degli iscritti l'apposita certificazione, indispensabile per far valere il diritto alla deduzione. A coloro che non accedono a internet, la certificazione dovrebbe essere inoltrata per posta. Raccomandiamo a tutti di non recarsi al CAF a fare la propria dichiarazione privi di questo documento.
Con le attuali aliquote contributive, particolarmente se si hanno familiari non a carico, e' possibile superare il limite deducibile di euro 3.615,20. In questo caso insorge il diritto di detrarre una percentuale delle spese rimborsate dal Fondo, secondo la seguente proporzione:
Totale contributi : contributi tassati = 100 : X
La percentuale dell'ulteriore detrazione si ottiene pertanto con lo sviluppo di questa proporzione e porta alla seguente formula:
100 * (totale contributi - 3.615,20)/totale contributi
Facciamo un esempio: un socio paga complessivamente euro 5.000 di contributi. Si calcola la quota tassata che sara'
5.000-3615,20 = 1.384,80 .
Per questo socio, la percentuale delle spese rimborsate detraibili sara' quindi:
1.384,80 x 100
 = 27,69%
       5.000

Il contribuente applichera' questa percentuale:

-   A tutte le somme ricevute dal Fondo per le pratiche a rimborso (indirette);

A tutte le quote rimaste a carico del Fondo (riconosciute da Previmedical agli enti convenzionati) per le dirette,

e pertanto aggiungera' la cifra cosi' ottenuta alle proprie spese mediche per le quali si ha diritto alla detrazione del 19%. Ovviamente il diritto si estende al familiare non a carico, nella dichiarazione di quest'ultimo. Di tutto occorrera' conservare i dettagli di calcolo, per un'eventuale esibizione all'Agenzia delle Entrate. Il principio della detraibilita' in percentuale delle spese rimborsate e' affermato dalle istruzioni del mod. 730 a pagina 45, ma non e' spiegato come procedere al loro conteggio.

 

Maggio 2020                                                                                   Filippo Vasta


 

Chi desidera ottenere ulteriori precisazioni attinenti agli argomenti trattati da parte di Filippo Vasta puo' farlo indirizzandogli una mail all'indirizzo vastafil@gmail.com.

Ricordiamo ai colleghi che Filippo - per sua scelta - non e' presente sui social: per instaurare un contatto e' quindi indispensabile il ricorso alla posta elettronica.

piazzascala.it - 18 maggio 2020