il
Decreto
Ministeriale
27/10/2009 sui
Fondi Sanitari
Integrativi,
cosiddetto
Decreto Sacconi,
subordina
l'accesso ai
benefici fiscali
all'obbligo di
destinare una
quota non
inferiore al 20%
delle risorse
impiegate a
prestazioni
odontoiatriche,
all'assistenza
socio-sanitaria
e al recupero
della salute.
Con
l'approssimarsi
delle scadenze
fiscali previste
per la
presentazione
delle
dichiarazioni
dei redditi
percepiti
nell'anno 2021,
attestato il
rispetto della
suddetta
percentuale, il
Fondo Sanitario
Integrativo del
Gruppo Intesa
Sanpaolo,
iscritto
all'Anagrafe dei
Fondi Sanitari e
operante negli
ambiti
definiti dal
Decreto sopra
richiamato,
comunica quanto
di seguito
specificato.
La normativa
fiscale vigente,
alla quale, in
ogni caso, si fa
il piu' ampio
rinvio, non
riconosce la
detraibilita'/deducibilita'
delle spese
mediche
rimborsate dal
Fondo per
effetto di
contribuzioni ad
esso versate dal
datore di lavoro
e/o
dall'iscritto,
per se' e per i
familiari
beneficiari,
anche se non
fiscalmente a
carico, in
quanto dette
contribuzioni
non
concorrono alla
formazione del
reddito di
lavoro
dipendente nel
limite
complessivo di
euro 3.615,20.
Agli iscritti in
costanza di
rapporto di
lavoro, il
datore di lavoro
in qualita' di
sostituto
d'imposta, sui
trattamenti
economici
erogati
nell'anno 2021,
ha provveduto ad
operare la
deduzione delle
quote
contributive
corrisposte al
Fondo fino
all'anzidetto
limite di euro
3.615,20. Dette
quote trovano
apposita
evidenza nella
CU.
Il Fondo rendera'
disponibile
l'ammontare dei
contributi
corrisposti
dagli iscritti
in quiescenza,
dagli iscritti
beneficiari
delle
prestazioni del
Fondo di
solidarieta' del
settore del
credito (cd. "esodati"),
o comunque non
dedotti dal
datore di lavoro
sostituto
d'imposta. Detto
ammontare
comprendera'
anche gli
eventuali
arretrati
relativi ad anni
precedenti
corrisposti nel
2021.
Per beneficiare
della
deducibilita'
fiscale delle
contribuzioni
versate al Fondo,
nel limite
complessivo
stabilito di
euro 3.615,20,
gli iscritti in
quiescenza ed in
esodo dovranno
indicarne
l'ammontare
nella propria
dichiarazione
dei redditi 2021
o nel Mod. 730
precompilato
inviato
dall'Agenzia
delle Entrate,
mediante
un'integrazione
dello stesso,
ove non indicato.
Qualora
l'iscritto non
benefici
dell'agevolazione
sulla totalita'
dei contributi
versati in
quanto l'importo
degli stessi
eccede il limite
fiscale di euro
3.615,20, potra'
portare in
detrazione/deduzione
anche le spese
rimborsate dal
Fondo in
proporzione alla
quota di
contribuzione
eccedente, anche
intervenendo
direttamente sul
730 precompilato
ove l'Agenzia
non abbia
provveduto in
tal senso.
Conseguentemente
per i casi di
contribuzione
non eccedente il
limite di euro
3.615,20, nelle
dichiarazioni
fiscali di
competenza
dell'anno 2021,
non sono
detraibili/deducibili
le spese
sanitarie
rimborsate dal
Fondo nel
periodo 1
gennaio - 31
dicembre 2021,
compresa la
relativa "quota
differita"
liquidata nel
dicembre 2021.
Rimangono invece
a carico degli
assistiti e sono
pertanto
detraibili/deducibili,
nei limiti
previsti dalla
normativa
fiscale,
nelle
dichiarazioni
dell'anno 2021
le spese
sanitarie
sostenute
nell'anno 2021
non rimborsate
dal Fondo, quali:
franchigie,
oneri eccedenti
i massimali o
altre spese non
rimborsabili.
Si precisa che
le informazioni
di dettaglio
utili ai fini
fiscali, per
quanto concerne
le pratiche di
rimborso e
l'assistenza
convenzionata
sono disponibili
in Area Iscritto
del sito
internet del
Fondo.
Come stabilito
dalla vigente
normativa, il
Fondo ha
comunicato
all'Agenzia
delle Entrate
per
l'inserimento
nel 730
precompilato
2022:
- i dati
relativi ai
rimborsi
riconosciuti nel
2021 anche per
spese sostenute
dall'iscritto (distinti
per codice
fiscale
dell'assistito)
negli anni
precedenti;
- le somme
riconosciute
direttamente dal
Fondo agli enti/professionisti
nel corso del
2021 per
prestazioni
effettuate in
assistenza
convenzionata,
anche in anni
precedenti;
- i
contributi
corrisposti al
Fondo nell'anno
2021 dagli
iscritti in
esodo o in
quiescenza.
Per quanto
concerne
l'assistenza
convenzionata,
l'importo che
sara' indicato
nel 730
precompilato per
la detrazione
risultera' pari
alla sola spesa
rimasta a carico
dell'assistito.
L'eventuale
quota differita
rimasta a carico
per prestazioni
in assistenza
convenzionata
beneficiate ante
2021 , sara'
esposta come
reddito
assoggettato a
tassazione
separata nel 730
precompilato
relativo
all'anno fiscale
nel quale detta
quota viene
rimborsata.
Riepilogo
prestazioni
Il riepilogo
delle
prestazioni a
rimborso e/o in
convenzione, di
cui ai
Regolamenti
delle
Prestazioni del
Fondo, relative
al
periodo 1
gennaio - 31
dicembre 2021
sara' reso
disponibile on
line agli
iscritti, a
partire dall'8
aprile 2022.
Detto riepilogo
potra' essere
consultato e
stampato
accedendo all'Area
Iscritto del
sito internet
del Fondo,
sezione "Gestione
Pratiche" e
cliccando sulla
freccia a fianco
del proprio nome,
selezionando
infine la voce "Estratti
Conto".
Il riepilogo
delle
prestazioni
verra' inviato
tramite posta a
partire dal
prossimo 26
aprile 2022
agli iscritti in
quiescenza e
agli iscritti in
esodo che non
dispongono di
accesso
internet.
Con riguardo
agli iscritti
che nel 2021
hanno avuto
accesso alle
prestazioni
tramite polizza
UNISALUTE,
il riepilogo dei
rimborsi
relativo al
2021, sara'
disponibile
direttamente
nell'Area
Riservata del
sito della
Compagnia.
Riepilogo
contributi
Il riepilogo
dell'ammontare
dei contributi
corrisposti al
Fondo Sanitario
2021 sara' reso
disponibile on
line agli
iscritti in
quiescenza ed in
esodo.
Detto riepilogo,
che potra'
essere
consultato e
stampato, a
partire
dall'8 aprile
2022
accedendo
all'Area
Iscritto del
sito internet
del Fondo,
sezione "Il Tuo
Profilo", alla
voce "Contributi",
box "riepilogo
contributi".
Il riepilogo dei
contributi verra'
inviato tramite
posta a partire
dal 26 aprile
2022 agli
iscritti in
quiescenza e
agli iscritti in
esodo che non
dispongono di
accesso
internet.
Il Fondo non ha
titolo per
fornire risposte
in ordine ad
eventuali
problematiche di
natura fiscale
per le quali gli
iscritti
potranno
rivolgersi ai
CAF o ai
professionisti
della materia. |