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Il Fondo Sanitario Integrativo Intesasanpaolo
  adempimenti fiscali relativi al 2021: LA CIRCOLARE FSI DELL'8 APRILE 2022

 

 

Per coloro (iscritti al Fondo Sanitario Integrativo) cui  fosse sfuggita riportiamo integralmente la Circolare FSI  n. 2(2022 dell'8 aprile c.a.
piazzascala.it (A. Izeta)


 

 il Decreto Ministeriale 27/10/2009 sui Fondi Sanitari Integrativi, cosiddetto Decreto Sacconi, subordina l'accesso ai
benefici fiscali all'obbligo di destinare una quota non inferiore al 20% delle risorse impiegate a prestazioni odontoiatriche,
all'assistenza socio-sanitaria e al recupero della salute. Con l'approssimarsi delle scadenze fiscali previste per la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi percepiti nell'anno 2021, attestato il rispetto della suddetta percentuale, il
Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari e operante negli ambiti
definiti dal Decreto sopra richiamato, comunica quanto di seguito specificato.
La normativa fiscale vigente, alla quale, in ogni caso, si fa il piu' ampio rinvio, non riconosce la detraibilita'/deducibilita'
delle spese mediche rimborsate dal Fondo per effetto di contribuzioni ad esso versate dal datore di lavoro e/o
dall'iscritto, per se' e per i familiari beneficiari, anche se non fiscalmente a carico, in quanto dette contribuzioni non
concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite complessivo di euro 3.615,20.
Agli iscritti in costanza di rapporto di lavoro, il datore di lavoro in qualita' di sostituto d'imposta, sui trattamenti economici erogati nell'anno 2021, ha provveduto ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte al Fondo fino all'anzidetto limite di euro 3.615,20. Dette quote trovano apposita evidenza nella CU.
Il Fondo rendera' disponibile l'ammontare dei contributi corrisposti dagli iscritti in quiescenza, dagli iscritti beneficiari delle prestazioni del Fondo di solidarieta' del settore del credito (cd. "esodati"), o comunque non dedotti dal datore di lavoro sostituto d'imposta. Detto ammontare comprendera' anche gli eventuali arretrati relativi ad anni precedenti corrisposti nel 2021.
Per beneficiare della deducibilita' fiscale delle contribuzioni versate al Fondo, nel limite complessivo stabilito di euro 3.615,20, gli iscritti in quiescenza ed in esodo dovranno indicarne l'ammontare nella propria dichiarazione dei redditi 2021 o nel Mod. 730 precompilato inviato dall'Agenzia delle Entrate, mediante un'integrazione dello stesso, ove non indicato.
Qualora l'iscritto non benefici dell'agevolazione sulla totalita' dei contributi versati in quanto l'importo degli stessi eccede il limite fiscale di euro 3.615,20, potra' portare in detrazione/deduzione anche le spese rimborsate dal Fondo in proporzione alla quota di contribuzione eccedente, anche intervenendo direttamente sul 730 precompilato ove l'Agenzia non abbia provveduto in tal senso.
Conseguentemente per i casi di contribuzione non eccedente il limite di euro 3.615,20, nelle dichiarazioni fiscali di
competenza dell'anno 2021, non sono detraibili/deducibili le spese sanitarie rimborsate dal Fondo nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2021, compresa la relativa "quota differita" liquidata nel dicembre 2021.
Rimangono invece a carico degli assistiti e sono pertanto detraibili/deducibili, nei limiti previsti dalla normativa fiscale,
nelle dichiarazioni dell'anno 2021 le spese sanitarie sostenute nell'anno 2021 non rimborsate dal Fondo, quali: franchigie, oneri eccedenti i massimali o altre spese non rimborsabili.
Si precisa che le informazioni di dettaglio utili ai fini fiscali, per quanto concerne le pratiche di rimborso e l'assistenza
convenzionata sono disponibili in Area Iscritto del sito internet del Fondo.
Come stabilito dalla vigente normativa, il Fondo ha comunicato all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento nel 730
precompilato 2022:
-  i dati relativi ai rimborsi riconosciuti nel 2021 anche per spese sostenute dall'iscritto (distinti per codice fiscale dell'assistito) negli anni precedenti;
-  le somme riconosciute direttamente dal Fondo agli enti/professionisti nel corso del 2021 per prestazioni effettuate in assistenza convenzionata, anche in anni precedenti;
-  i contributi corrisposti al Fondo nell'anno 2021 dagli iscritti in esodo o in quiescenza.
Per quanto concerne l'assistenza convenzionata, l'importo che sara' indicato nel 730 precompilato per la detrazione
risultera' pari alla sola spesa rimasta a carico dell'assistito.
L'eventuale quota differita rimasta a carico per prestazioni in assistenza convenzionata beneficiate ante 2021 , sara'
esposta come reddito assoggettato a tassazione separata nel 730 precompilato relativo all'anno fiscale nel quale detta
quota viene rimborsata.
Riepilogo prestazioni
Il riepilogo delle prestazioni a rimborso e/o in convenzione, di cui ai Regolamenti delle Prestazioni del Fondo, relative al
periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2021 sara' reso disponibile on line agli iscritti, a partire dall'8 aprile 2022. Detto riepilogo potra' essere consultato e stampato accedendo all'Area Iscritto del sito internet del Fondo, sezione "Gestione Pratiche" e cliccando sulla freccia a fianco del proprio nome, selezionando infine la voce "Estratti Conto".
Il riepilogo delle prestazioni verra' inviato tramite posta a partire dal prossimo 26 aprile 2022 agli iscritti in quiescenza e
agli iscritti in esodo che non dispongono di accesso internet.
Con riguardo agli iscritti che nel 2021 hanno avuto accesso alle prestazioni tramite polizza UNISALUTE, il riepilogo dei rimborsi relativo al 2021, sara' disponibile direttamente nell'Area Riservata del sito della Compagnia.
Riepilogo contributi
Il riepilogo dell'ammontare dei contributi corrisposti al Fondo Sanitario 2021 sara' reso disponibile on line agli iscritti in quiescenza ed in esodo.
Detto riepilogo, che potra' essere consultato e stampato, a partire dall'8 aprile 2022 accedendo all'Area Iscritto del sito internet del Fondo, sezione "Il Tuo Profilo", alla voce "Contributi", box "riepilogo contributi".
Il riepilogo dei contributi verra' inviato tramite posta a partire dal 26 aprile 2022 agli iscritti in quiescenza e agli iscritti in
esodo che non dispongono di accesso internet.
Il Fondo non ha titolo per fornire risposte in ordine ad eventuali problematiche di natura fiscale per le quali gli iscritti
potranno rivolgersi ai CAF o ai professionisti della materia.