Apertura di una
gestione per le
lungodegenze
(Long Term Care)
in breve "LTC"
Il Fondo
Sanitario, in
seguito
all'accordo
stipulato in
data 5 novembre
2021, ha
ampliato la
propria offerta
con la creazione
di una Gestione
Fondo Protezione,
alla quale
partecipano
tutti gli
iscritti. Oltre
ai programmi di
prevenzione di
volta in volta
stabiliti dal
Comitato
Scientifico, Il
Fondo Protezione
prevede una
copertura per la
Long Term Care.
L'accordo sopra
menzionato ha
stabilito
l'ulteriore
contributo a
carico degli
iscritti per
partecipare a
questa
importante
tutela
sanitaria. Si
tratta di un
importo assai
contenuto che
verra' riscosso
dal Fondo
annualmente, in
unica soluzione.
La differenza
fra tale
contributo ed il
premio
effettivamente
corrisposto alle
compagnie di
assicurazione
incaricate
dell'assunzione
del rischio
verra' coperta
dal Fondo, con
ricorso al
patrimonio.
L'iscrizione
alla Gestione
Fondo Protezione
e' automatica e
obbligata ed
opera dall'1
gennaio di
quest'anno.
In base a quanto
sopra, anche il
personale in
quiescenza che
fa gia' parte
del Fondo
Sanitario sara'
automaticamente
iscritto alla
Gestione Fondo
Protezione e,
nel caso si
verifichino le
condizioni di
invalidita'
previste dalla
polizza, potra'
usufruire delle
prestazioni
contemplate dal
regolamento.
Tale copertura
viene estesa al
coniuge,
intendendo per
tale, secondo
l'uso corrente,
anche il
convivente di
fatto. Non sono
invece previsti
familiari
diversi dal
coniuge.
Il personale in
quiescenza va
diviso in due
quote: da un
parte, coloro
che, essendo
andati in
pensione dopo il
primo gennaio 2008,
hanno gia' una
copertura LTC
garantita dal
Contratto
Collettivo
Nazionale di
Lavoro (CCNL);
dall'altra parte
i rimanenti
pensionati
iscritti, andati
in pensione
prima di tale
data, che non
hanno
attualmente
alcuna copertura
LTC. Le
condizioni per i
due gruppi cosi'
identificati
sono
considerevolmente
diverse.
Pensionati gia'
coperti da
polizza ex CCNL:
Essendo
l'iscritto gia'
coperto dalla
polizza Casdic,
la Gestione
Fondo Protezione
riguarda solo la
copertura del
coniuge. Le
condizioni sono:
Contributo
Prestazione in
caso di
invalidita'
Euro 10,00 annui
Rendita di Euro
1.200 mensili
Pensionati non
coperti da
polizza CCNL
(ante 2008)
Contributo
Prestazione in
caso di
invalidita'
Euro 30,00 annui
per l'iscritto
Rimborso
spese fino a
euro 275,00
mensili
Euro 30,00 annui
per il coniuge idem
come sopra
Questi rimborsi
spese riguardano
prestazioni
legate
all'invalidita',
effettuate
presso strutture
convenzionate
con la compagnia
assicuratrice (Unisalute).
Come vedete le
condizioni sono
piuttosto
differenti sul
piano delle
prestazioni.
Occorre tenere
presente che e'
stato
estremamente
difficoltoso
trovare
compagnie
disponibili ad
assicurare una
platea come
quella passata
in quiescenza
prima del 2008,
in
considerazione
del fatto che si
tratta di un
numero chiuso,
di eta' media
elevata,
destinato nel
tempo a ridursi
per fattori
naturali. Il
provvedimento e'
costoso per il
Fondo Sanitario
che interviene
con la
destinazione
solidale di una
quota del
patrimonio
accumulato nei
dieci anni di
vita
dell'istituzione,
per coprire
annualmente la
differenza fra i
30 Euro di
contributo
richiesti ad
ogni iscritto o
coniuge e i 100
euro di premio
corrisposti, per
ciascuno, a
Unisalute.
Peraltro, anche
l'associazione
al Fondo
Protezione del
coniuge del
pensionato post
1.1.2008 e'
onerosa per il
Fondo Sanitario
in quanto, a
fronte dei 10
euro sborsati
dall'iscritto,
il premio (la
compagnia per
questi
assicurati e'
Unipol) costa al
Fondo Sanitario
73 euro, con la
differenza
sempre coperta
dal patrimonio.
Questa
comunicazione
serve solo per
dare una prima
informazione
sulla Gestione
Fondo Protezione
e sulla LTC;
data la mancanza
di
documentazione
ufficiale essa
potrebbe
contenere alcune
imprecisioni,
ancorche' non
sostanziali.
Prossimamente,
con la
pubblicazione
delle polizze,
si potranno
meglio
verificare le
condizioni
previste per
l'attivazione
della garanzia
che si
concretizzano,
in sostanza, in
una serie ben
definita di
impossibilita'
dell'assicurato
di compiere
autonomamente
alcuni atti
della vita
quotidiana (vestirsi
e svestirsi,
fare il bagno,
assumere i pasti,
etc.). Si
preciseranno
altresi' le
modalita' di
utilizzo
contemplate per
i pensionati
ante 2008 che,
come detto,
dovranno essere
effettuate
nell'ambito
della rete di
Unisalute, che
fornira' i
nominativi dei
professionisti,
degli operatori
sanitari (badanti
fisioterapisti,
infermieri) e
delle strutture
convenzionati.
Per coloro che
sono ricoverati
presso una RSA,
i 275 euro
mensili verranno
versati a
decurtazione
della retta.
Nessun problema
per i coniugi
dei pensionati
post 1.1.2008
che, in caso di
invalidita', riceveranno
invece una
rendita.
Come e' previsto
in ogni
contratto di
questo tipo,
l'assicurazione
non opera per
coloro la cui
invalidita' e'
presente al
momento della
decorrenza (per
intenderci,
all'1 gennaio
2022).
Gestione
Mista
Con l'occasione
spendiamo ancora
qualche parola
sulla "Gestione
Mista". Si
tratta di una
copertura
sanitaria
offerta dal
Fondo anche ai
pensionati in
alternativa alla
gestione
tradizionale.
Nel nostro caso,
il pensionato
puo', entro il
prossimo 28
febbraio, optare
per l'abbandono
della Gestione
Quiescenti,
passando alla
Gestione Mista.
Come gia'
espresso nella
mia precedente
comunicazione e
senza volere
interferire
nella volonta'
dei nostri
colleghi
pensionati,
non consigliamo
questo passaggio.
E' pur vero che
la gestione
mista e' meno
onerosa,
prevedendo un
esborso annuo di
500 euro per
l'iscritto e il
coniuge, piu'
somme modeste
per gli altri
familiari
iscritti, ma ha
la tagliola
costituita dal
limite degli
ottant'anni,
oltre alla
logica riduzione
delle
prestazioni a
quelle
essenziali (i
cosiddetti
grandi rischi).
Dopo gli
ottant'anni si
resta senza
alcuna copertura
sanitaria.
Dalla gestione
mista si puo'
rientrare nella
gestione
quiescenti, ma
solo dopo tre
anni a
condizione di
non aver ancora
settantacinque
anni. Solo i
pensionati meno
anziani
potrebbero
quindi
consentirsi, ove
lo ritenessero
conveniente,
questo passaggio.
Filippo Vasta
27 gennaio 2022 |