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Dalla citta' dei Bruzi - a cura di S. De Marco

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su "il Quotidiano del Sud" del 06 gennaio 2019.
 

Cedolare secca anche per i negozi

Estensione della cedolare secca per gli affitti degli immobili commerciali. La Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30/12/2018,amplia la possibilita' di usufruire, anche per tali unita' immobiliari, dell'istituto tributario della cedolare secca al 21%, rispetto al regime ordinario secondo il quale il reddito fondiario concorre alla formazione del reddito complessivo. I contratti di affitto di immobili commerciali per essere agevolabili devono avere le seguenti caratteristiche: essere stipulati nel 2019 edaventi ad oggetto unita' immobiliari identificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) la cui superficie non deve eccedere i600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca non puo' pero' essere applicata per i contratti stipulati nel 2019 se al 15 ottobre risulta in essere tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile, un contratto non scaduto interrotto in precedenza non rispettando le scadenze contrattuali precedenti. Fino alla Legge di Bilancio 2019, la cedolare secca era utilizzata soltanto per l'unita' immobiliare concessa in locazione ad uso abitativo, quindi compresa nelle categorie catastali da A/1 ad A/11 oltre all'eventuali pertinenze locate insieme all'appartamento, e con la sola esclusione degli uffici (classe A/10). La convenienza consiste nel non far confluire i redditi delle locazioni all'interno del reddito complessivo con il rischio quindi di evitare di sottoporli ad una tassazione piu' elevata considerato che l'Irpef e' una imposta progressiva a scaglioni di reddito e che maggiore sara' il reddito dichiarato al Fisco piu' elevate saranno le imposte da pagare ma, invece, di applicare al canone della locazione una imposta sostitutiva attraverso una aliquota fissa del 10% o del 21% oltre all'esenzione dal pagamento delle addizionali regionali e comunali. In particolare, al 21% per i contratti di locazione a canone libero della durata 4+4 e al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi alle abitazioni che si trovano nei Comuni con carenza abitative e nei Comuni ad alta tensione abitativa della durata di 3+2. La cedolare secca prevede ulteriori vantaggi fiscali per i proprietari quali l'esclusione dell'imposta di registro dovuta sul contratto di locazione, generalmente prevista nella misura del 2% del canone pattuito, oltre all'imposta di bollo sul contratto stesso. Per il locatore vi e' pero' l'impossibilita' di chiedere l'aggiornamento del canone, per l'intera durata della locazione, anche se previsto nel contratto. Non solo, poiche' il reddito derivante dalla cedolare secca e' escluso dal reddito complessivo, non possono farsi valere oneri deducibili e detraibili. L'opzione alla cedolare secca puo' essere esercitata dalle persone fisiche titolari o del diritto di proprieta' o dell'usufrutto dell'immobile locato.<<<<<


 


 

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