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Dalla citta' dei Bruzi - a cura di S. De Marco

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su "il Quotidiano del Sud" del 13 gennaio 2019.
 

Aumentano gli interessi legali

Tabella del Tasso di Interesse Legale

 

Tasso

Periodo

Provvedimento

5%

21/04/1942 - 15/12/1990

Articolo 1284 Codice Civile

10%

16/12/1990 - 31/12/1996

Legge n. 353 del 26/09/1990

5%

01/01/1997 - 31/12/1998

Legge n. 662 del 23/12/1996

2,5%

01/01/1999 - 31/12/2000

Decreto Ministeriale 10/12/1998

3,5%

01/01/2001 - 31/12/2001

Decreto Ministeriale 11/12/2000

3%

01/01/2002 - 31/12/2003

Decreto Ministeriale 11/12/2001

2,5%

01/01/2004 - 31/12/2007

Decreto Ministeriale 01/12/2003

3%

01/01/2008 - 31/12/2009

Decreto Ministeriale 12/12/2007

1%

01/01/2010 - 31/12/2010

Decreto Ministeriale 04/12/2009

1,5%

01/01/2011 - 31/12/2011

Decreto Ministeriale 07/12/2010

2,5%

01/01/2012 - 31/12/2013

Decreto Ministeriale 12/12/2011

1%

01/01/2014 - 31/12/2014

Decreto Ministeriale 12/12/2013

0,5%

01/01/2015 - 31/12/2015

Decreto Ministeriale 11/12/2014

0,2%

01/01/2016 - 31/12/2016

Decreto Ministeriale 11/12/2015

0,1%

01/01/2017 - 31/12/2017         

Decreto Ministeriale 07/12/2016

0,3%

01/01/2018 - 31/12/2018          

Decreto Ministeriale 13/12/2017

0,8%

01/01/2019           

Decreto Ministeriale 12/12/2018

 

Il tasso di interesse legale passa allo 0,8% a decorrere dal primo gennaio 2019, in luogo dello 0,3% fissato per tutto il 2018. Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 12/12/2018 pubblicato nella G.U. n. 291 del 15/12/2018. La modifica viene decisa con apposito decreto da emanarsi entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il tasso si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, tenendo conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. L'aumento degli interessi legali ha conseguenze anche sulle imposte pagate in ritardo e quindi sull'istituto del ravvedimento operoso, per il quale gli importi sono maggiorati rispetto al 2018. Pertanto, i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2019 per regolarizzare omessi, insufficienti o tardivi pagamenti intervenuti fino al 31/12/2018, devono conteggiare e poi sommare fra loro: gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,3% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31/12/2018; gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,8% per il periodo che va dall'1/1/2019 alla data di regolarizzazione della violazione.<<<<<


 


 

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