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Dalla citta' dei Bruzi - a cura di S. De Marco

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su "il Quotidiano del Sud"  del 16 giugno 2019
 

Domani scade l'acconto Imu e Tasi

Domani e' l'ultimo giorno utile per versare l'acconto Imu e Tasi. Se nel 2019 il proprio patrimonio immobiliare non ha subito variazioni, cioe' non ci sono state vendite, acquisti o successioni bisogna versare il 50% di quanto corrisposto nel 2018, con la sola accortezza di riportare nella delega di pagamento F24 come anno di riferimento il 2019. Se invece sono intervenute delle modifiche, quali ad esempio un appartamento non piu' considerato abitazione principale o l'attribuzione di una nuova rendita catastale e' necessario rifare i calcoli. Non solo, in caso di possesso iniziato o cessato nel corso di quest'anno l'imposta va calcolata in base al periodo di possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso stesso si e' protratto per almeno 15 giorni. Ad esempio, in caso di acquisto di un immobile effettuato il 10 marzo 2019, l'imposta deve essere computata da marzo a giugno pagando cosi' quattro mesi. Di conseguenza, chi ha venduto l'immobile dovra' invece versare i soli mesi di gennaio e febbraio. A differenza di tutte le altre imposte che relazionano i conteggi nell'anno successivo, per Imu e Tasi il computo si riferisce sempre all'anno in corso. Confermata, anche quest'anno, l'esenzione per l'abitazione principale, cioe' l'unita' immobiliare dove il contribuente e il suo nucleo familiare vi risiedano anagraficamente e vi dimorano abitualmente con relative pertinenze, fino a un massimo di tre, una per ciascuna categoria (C/2 locali di deposito, C/6 autorimesse e C/7 tettoie). Pertanto, se si possiedono due autorimesse soltanto una, a discrezione del proprietario, seguira' l'abitazione principale e quindi esente dal computo delle imposte. L'altra, anche se giuridicamente considerata pertinenza dell'abitazione principale, ai fini del corretto calcolo delle imposte verra' invece assoggettata come se si trattasse di un altro fabbricato. Si possono pero' presentare casi particolari, infatti se si vive in una casa formata da due unita' immobiliari, accatastate separatamente, non si puo' fruire per entrambe delle agevolazioni riservate all'abitazione principale. Se due appartamenti vengono ad esempio collegati tra loro attraverso una porta interna senza pero' effettuate l'opportuna segnalazione al catasto, le due unita' immobiliari pur essendo di fatto una sola abitazione, ai fini del computo verranno valutate in maniera separata. Il contribuente puo' a sua discrezione scegliere a quale appartamento applicare il trattamento agevolato dell'abitazione principale, dovendo pero' considerare il restante come "altro fabbricato" con conseguente assoggettamento all'aliquota ordinaria. Tuttavia, l'immobile potra' essere fiscalmente considerato abitazione principale nella sua interezza, quindi esente dal pagamento di Imu e Tasi, se le due unita' immobiliari verranno unite catastalmente.<<<<<

 

 


 


 

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