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Dalla citta' dei Bruzi - a cura di S. De Marco

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su "il Quotidiano del Sud"  del 02 febbraio 2020
 

Specifiche spese sanitarie deducibili

L'articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) prevede la deduzione delle spese sanitarie e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, effettuate dai soggetti diversamente abili (indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104). Per quanto concerne le spese sostenute per prestazioni di ippoterapia e di musicoterapia finalizzate alla riabilitazione di tali soggetti, il ministero della Salute ha stabilito che tali prestazioni non sono strettamente riconducibili ad attivita' sanitarie riabilitative, pure se consigliate da un medico, ma che le stesse possono contribuire a migliorare il benessere psico-fisico del soggetto beneficiario, anche se la loro utilita' ed efficacia puo' essere valutata soltanto soggettivamente. In altri termini, le spese vengono dal ministero considerate non strettamente riconducibili ad attivita' sanitarie riabilitative e dall'utilita' valutabile solo caso per caso. Non essendoci, quindi, una specifica disciplina sanitaria che qualifichi tali attivita' e i soggetti competenti ad esercitarle, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le spese per prestazioni di ippoterapia e musicoterapia possano essere portate in occasione della compilazione della denuncia dei redditi, modello 730 e modello Redditi, in deduzione solo in presenza di due perentorie condizioni: la prescrizione di un medico che ne attesti la necessita' della terapia per il trattamento della patologia di cui e' affetta la persona diversamente abile e che la fattura rilasciata dal centro specializzato metta in evidenza che le prestazioni sono state eseguite direttamente da personale medico o sanitario specializzato quale psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione eccetera ovvero sotto la loro direzione e responsabilita' tecnica. Sono invece ammesse interamente in detrazione del 19%, senza cioe' togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del disabile. Al contrario, le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano tra le spese sanitarie e possono essere detratte, solo per la parte eccedente i 129,11 euro. Nessuna possibilita' per il contribuente di poter portare in diminuzione delle imposte quanto regolarmente pagato per frequentare una palestra, anche se le spese affrontate per la ginnastica sono considerate sanitarie poiche' l'attivita' motoria e' finalizzata alla cura o alla prevenzione della propria patologia. Per il Fisco detta attivita', anche se svolta a scopo prettamente terapeutico o di prevenzione, va considerata in un generico ambito salutistico di cura del corpo non riconducibile ad un trattamento sanitario qualificato. Pertanto, la relativa spesa non puo' essere detratta in dichiarazione dei redditi, pure se accompagnata da un certificato medico che prescrive una specifica attivita' motoria. <<<<<

 


 


 

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