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Dalla citta' dei Bruzi - a cura di S. De Marco

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su "il Quotidiano del Sud"  del 9 febbraio 2020
 

Stop cedolare secca ai negozi

Nell'ultima legge di Bilancio la cedolare secca sui negozi non trova piu' applicazione. Da quest'anno, infatti, gli affitti agli immobili commerciali tornano ad essere disciplinati attraverso il normale regime fiscale del reddito assoggettato ad Irpef, imposta di bollo ed imposta registro. Per i contratti di affitto stipulati nel corso del 2019, si ritiene che l'opzione esercitata a favore del regime fiscale della cedolare secca abbia validita' per l'intera durata del contratto. L'ultima manovra non ha pertanto piu' al suo interno la possibilita' di applicare la cosiddetta "tassa piatta2 agli affitti commerciali. Al contrario, la legge di Bilancio 2019 prevedeva invece l'applicazione dell'istituto tributario della cedolare secca anche per i contratti di affitto di immobili commerciali che dovevano possedere le seguenti perentorie caratteristiche: essere stipulati nel 2019 ed aventi ad oggetto unita' immobiliari identificate nella categoria catastale C/1, negozi e botteghe, la cui superficie non doveva eccedere i 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca, da quest'anno, ritorna ad essere utilizzata solo per l'unita' immobiliare concessa in locazione ad uso abitativo, quindi compresa nelle categorie catastali da A/1 ad A/11 oltre all'eventuali pertinenze locate insieme all'appartamento, e con la sola esclusione degli uffici (classe A/10). Il vantaggio consiste nel non far confluire i redditi delle locazioni all'interno del reddito complessivo, con il rischio quindi di evitare di sottoporli ad una tassazione piu' elevata considerato che l'Irpef e' una imposta progressiva a scaglioni di reddito e che maggiore sara' il reddito dichiarato al Fisco piu' elevate saranno le imposte da pagare ma, invece, di applicare al canone di locazione una imposta sostitutiva attraverso una aliquota fissa del 10% o del 21%, oltre all'esenzione dal pagamento delle addizionali regionali e comunali. La cedolare secca prevede anche un ulteriore vantaggio fiscale per i proprietari: l'esclusione dell'imposta di registro dovuta sul contratto di locazione, generalmente prevista nella misura del 2% del canone pattuito, oltre all'imposta di bollo sul contratto stesso. Per il locatore vi e' pero' l'impossibilita' di chiedere l'aggiornamento del canone, per l'intera durata della locazione, anche se previsto nel contratto. Non solo, poiche' il canone di fitto derivante dalla cedolare secca e' escluso dal reddito complessivo, non possono farsi valere, per tale reddito, gli oneri deducibili e detraibili che consentono di ridurre, in sede di compilazione della propria dichiarazione dei redditi, il carico tributario. L'opzione alla cedolare secca puo' essere esercitata dalle persone fisiche titolari o del diritto di proprieta' o dell'usufrutto dell'immobile concesso in locazione.<<<<<

 


 


 

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