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Dalla citta' dei Bruzi - a cura di S. De Marco

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su "il Quotidiano del Sud" dell'11 novembre 2018.
 

Canone Rai, a chi spetta l'esenzione

Il canone Rai e' una imposta che prevede che chiunque detenga uno o piu' apparecchi, atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi,e' tenuto al pagamento dell'abbonamento. L'imposta si applica sulla detenzione dell'apparecchio ed e' dovuta a prescindere che si adoperi o meno il televisore o dalla scelta delle varie emittenti. Di conseguenza, anche chi non guarda la Rai, e' obbligato a versare il canone. Per quanto concerne il costo per l'anno 2019 vi e' l'intenzione di confermare l'attuale somma di 90 euro, da distribuire in dieci rate mensili di pari importo dal mese di gennaio ad ottobre,da inserire nella bolletta dell'energia elettrica. Ci sono tuttavia alcuni cittadini esonerati dal versamento. Questa esenzione e' valida soltanto se vengono soddisfatti i seguenti perentori requisiti: aver compito 75 anni di eta' entro il termine del pagamento dell'abbonamento Tv; non convivere con altri soggetti titolari di proprio reddito, con la sola eccezione del coniuge; possedere un reddito non superiore a 6.713,98 euro, ovvero, ad euro 615,46 al mese per tredici mensilita'. Questo limite di reddito, che con decreto del 19 febbraio 2018 e' aumentato ad 8.000 euro, va riferito all'anno precedente a quello in cui si produce l'istanza di esonero e risulta dalla somma dei redditi dell'over 75 e del coniuge convivente. Ai fini del corretto calcolo vi rientrano: il reddito imponibile risultante dalla precedente dichiarazione dei redditi e nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall'obbligo di presentazione della denuncia fiscale con il modello 730 o Redditi, si utilizza il modello Cu, Certificazione unica; redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta quali gli interessi maturati sui depositi bancari, postali, Bot, Ctt ed altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento; retribuzioni corrisposte da organismi o enti internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, Santa Sede o da enti centrali della Chiesa cattolica. Sono inoltre esentati dal pagamento del canone Tv: i rivenditori e negozi in cui vengono riparate Tv; gli invalidi civili degenti in un casa di riposo; gli agenti diplomatici, art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961; i funzionari o gli impiegati consolari, art. 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963; i funzionari di organizzazioni internazionali; i militari di cittadinanza non italiana e il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Natoin servizio in Italia.Il modello per l'esonero dal versamentodeve essere inviato entro le seguenti perentorie scadenze: dall'1 luglio 2018 al 31 gennaio 2019: esonero per l'intero anno 2019; dall'1 febbraio 2019 al 30 giugno 2019: per ottenere l'esenzione per il solo secondo semestre 2019; dall'1 luglio 2019 al 31 gennaio 2020: esenzione per l'anno 2020.<<<<<

 


 


 

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