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Dalla citta' dei Bruzi - a cura di S. De Marco

Consulenza fiscale a cura di Pasqualino Pontesi, Dottore commercialista.
Articolo pubblicato su "il Quotidiano del Sud" del 16 dicembre 2018.
 

Imu e Tasi: scatta il ravvedimento
 

Se per distrazione o per "necessita'" avete saltato i pagamenti del saldo Imu e Tasi 2018, scaduti il 17 dicembre, e' giunta l'ora di mettersi a posto con la propria coscienza fiscale. L'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo e' punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% del dovuto. Il ravvedimento operoso consente pero' di regolarizzare la violazione con l'applicazione di sanzioni ridotte, a condizione che le stesse non siano state gia' constatate o non siano iniziate ispezioni, verifiche, accessi o altre attivita' amministrative di accertamento di cui il contribuente venga messo formalmente a conoscenza. L'entita' della agevolazione varia in funzione della tempestivita' con cui avviene il ravvedimento, cioe' dell'intervallo di tempo trascorso dal momento della violazione fino alla sua regolarizzazione. Vi sono quattro diverse tipologie di ravvedimento operoso: sprint, breve, intermedio e lungo. Il ravvedimento sprint si perfeziona nei 14 giorni successivi alla scadenza ordinaria, quindi entro il 2 gennaio 2019. La sanzione ridotta e' dello 0,1% giornaliero, arrivando cosi' all'1,4% in caso di ravvedimento effettuato il quattordicesimo giorno di ritardo. Per il ravvedimento breve, il versamento deve essere eseguito entro 30 giorni dalla scadenza, quindi non oltre il 17 gennaio 2019. La sanzione e' dell'1,5% senza ulteriori aumenti. Per il ravvedimento intermedio, il pagamento deve invece perfezionarsi entro 90 giorni dalla scadenza, pertanto entro il 17 marzo 2019. La sanzione e' dell'1,67%. Ultima chance rimane il ravvedimento lungo, da utilizzare entro un anno dall'omissione quindi entro il 17 dicembre 2019, e in questo caso la sanzione e' elevata al 3,75%. Oltre al tributo e alla sanzione ridotta, sono dovuti anche gli interessi legali da calcolare allo 0,3% per il 2018 e allo 0,8% dall' 1 gennaio 2019. Alcuni enti municipali prevedono una sorta di ravvedimento perpetuo, offrendo ai contribuenti la possibilita' di ravvedersi in qualsiasi momento, a condizione che la violazione non venga pero' contestata. D'obbligo, quindi, contattare l'ufficio Tributi o prendere visione del regolamento adottato in materia dal Comune. Il versamento deve essere effettuato utilizzando la delega di pagamento F24 con l'accortezza di inserire il codice tributo, il codice catastale del Comune, il numero delle unita' immobiliari possedute, l'anno di riferimento "2018", barrare la casella acconto oltre naturalmente ad inserire l'importo da versare. Diversamente dalla regola generale, la sanzione e gli interessi si versano cumulativamente all'imposta utilizzando lo stesso codice tributo. Bisogna, infine, barrare la casella "Ravv", ravvedimento, che rappresenta l'unica possibilita' per comunicare all'ente municipale di aver recitato il "mea culpa" e, in tal modo, riparato alla "svista".<<<<<


 


 

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